Indice
Articolo 1 - Principi generali
Articolo 2 - Finalità e funzioni
Articolo 3 - Principi di gestione
Articolo 4 - Sedi e struttura organizzativa
Articolo 5 - Personale tecnico-amministrativo
Articolo 6 - Spazi e attrezzature
Articolo 7 - Organi dello SBA
Articolo 8 - Il Presidente
Articolo 9 - Il Comitato di indirizzo e controllo
Articolo 10 - Funzionamento del Comitato di indirizzo e controllo
Articolo 11 - Il Coordinatore organizzativo dello SBA
Articolo 12 - Il Polo bibliotecario
Articolo 13 - Organi del Polo
Articolo 14 - Funzionamento degli organi del Polo
Articolo 15 - Il Responsabile bibliotecario di polo
Articolo 16 - L’Ufficio di coordinamento
Articolo 17 - Il Comitato tecnico
Articolo 18 - Carta dei servizi
Articolo 19 - Garanzia di funzionamento
Articolo 20 - Approvazione e modifiche del Regolamento
Articolo 1
Principi generali
d’Ateneo, in quanto applicabili.
2. Lo SBA è un sistema unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie e documentali dell’Università di Pisa, preposte allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio bibliografico e documentale.
Finalità e funzioni
2. Svolge attività di supporto alle esigenze della ricerca, della didattica e delle attività degli organi amministrativi e di valutazione dell’Ateneo.
3. Cura i cataloghi informatizzati di Ateneo, le risorse bibliografiche digitali e le riviste elettroniche.
4. Conserva, cura, gestisce e valorizza il proprio patrimonio bibliografico attuando iniziative che ne garantiscano la tutela e la fruizione mediante strumenti e tecnologie adeguate.
5. Gestisce l'Archivio generale di Ateneo e i servizi centralizzati per la documentazione amministrativa.
6. Gestisce il deposito e la conservazione delle tesi in formato elettronico e l'Archivio ad accesso aperto delle pubblicazioni dell'Ateneo.
7. Favorisce e partecipa, anche attraverso la stipula di convenzioni con altre istituzioni pubbliche e private, a progetti di cooperazione sia locali che nazionali e internazionali; collabora con altre istituzioni e enti finalizzati a favorire il pieno accesso all’informazione scientifica e la condivisione e
razionalizzazione delle risorse; persegue in particolare obiettivi di sviluppo nella ricerca di qualità e efficacia dei servizi.
Principi di gestione
Sedi e struttura organizzativa
2. L’elenco dei Poli bibliotecari con l’indicazione delle biblioteche ad essi aggregate e dei dipartimenti di riferimento è definito e aggiornato con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici, ai sensi dell’art. 142 comma 2 del RGA.
3. Per il supporto gestionale al sistema operano il Coordinatore organizzativo del sistema di cui al successivo art. 11, le unità organizzative individuate con provvedimento del Direttore generale ai sensi dell’art. 142, comma 3 del RGA, e il Comitato tecnico previsto dall’art. 143-bis del RGA.
Personale tecnico-amministrativo
Spazi e attrezzature
b) spazi e attrezzature destinate all’uso degli utenti.
3. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal Presidente dello SBA nell’ambito delle proprie competenze o da personale dallo stesso delegato, secondo quanto previsto dall’art. 140 comma 1 del RGA, sono ammessi inoltre ad utilizzare gli spazi e le attrezzature di cui al precedente comma 1 lett. a): studenti part-time e tirocinanti, operatori del servizio civile, soggetti esterni, pubblici o privati, in ragione di apposita convenzione o contratto di servizio, secondo la normativa di Ateneo.
4. Gli utenti dello SBA sono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature di cui al precedente comma 1 lett. b), nei limiti e con le modalità definite dalla Carta dei servizi, come previsto nell’art. 18 del presente Regolamento.
Organi dello SBA
b) il Comitato di indirizzo e controllo.
Per quanto concerne le modalità di individuazione dei suddetti organi si rinvia a quanto previsto agli artt.140 e 141 del RGA.
Il Presidente
Il Comitato di indirizzo e controllo
Funzionamento del Comitato di indirizzo e controllo
2. Secondo quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto, le riunioni sono valide se:
tutti i componenti sono stati convocati mediante comunicazione scritta personale, anche in forma telematica, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno e spedita, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione;
3. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato si applica quanto previsto dall’art. 51, commi 2, 3 e 5 dello Statuto.
4. In apertura di seduta possono essere avanzate, da parte del Presidente o di un componente del Comitato presente, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti. Tali modifiche sono subordinate all’approvazione da parte dei componenti del Comitato presenti.
5. Salvo per deliberazioni che si riferiscano a singole persone o quando sia avanzata richiesta da almeno un componente del Comitato, accolta dalla maggioranza dei presenti, le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Nessuno può presenziare alla discussione o prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i parenti o gli affini sino al 4° grado.
7. Le delibere del Comitato sono immediatamente esecutive e vengono pubblicate tempestivamente sul sito dello SBA.
8. I verbali relativi alle riunioni, se non approvati nella medesima seduta, sono inviati ai componenti del Comitato entro venti giorni lavorativi per essere approvati in quella successiva. In caso di evidente errore materiale o di rilevante discrasia tra quanto riassunto nel verbale e il proprio intervento, ciascun
componente può chiedere al Presidente, anche per via telematica, di modificare il testo, sentito il segretario verbalizzante. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal segretario. Gli originali dei verbali sono conservati a cura dell’Ufficio centrale di coordinamento dello SBA.
10. L’ordine del giorno e i materiali del Comitato di indirizzo e controllo vengono pubblicati nella relativa area riservata sul sito dello SBA.
11. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia al RGA.
Il Coordinatore organizzativo dello SBA
personale tecnico-amministrativo. Il Coordinatore organizzativo svolge funzioni di supporto al Presidente nella gestione complessiva del sistema - tecnica, biblioteconomica, amministrativo-contabile e delle risorse umane - e le funzioni dal medesimo delegate ai sensi dell’art. 140, comma 1, del RGA.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma il Coordinatore organizzativo in particolare:
b) si avvale ed è responsabile dell’Ufficio di coordinamento e delle unità organizzative che svolgono attività di supporto amministrativo e gestionale allo SBA;
c) convoca e presiede le sedute del Comitato tecnico, come definito nell’art. 143-bis del RGA e nell’art. 17 del presente Regolamento;
d) in collaborazione con i Responsabili bibliotecari dei poli, sovrintende all’armonizzazione nell’erogazione dei servizi, nella gestione delle procedure, nello svolgimento delle attività trasversali alle strutture dello SBA;
e) aggiorna, eventualmente con il supporto di apposito gruppo di lavoro, la Carta dei servizi dello SBA, come definita nell’art. 18 del presente Regolamento e la sottopone poi al Comitato di indirizzo e controllo per l’approvazione;
f) svolge attività di analisi, studio e proposta ai fini della programmazione delle attività e dello sviluppo dello SBA;
g) propone al Presidente gli elementi di valutazione per la ripartizione delle risorse finanziarie;
h) promuove, coordina e sovrintende all’acquisizione, alla gestione e fruizione delle risorse bibliografiche e documentali di qualunque tipologia;
i) cura la partecipazione dello SBA a progetti cooperativi nazionali e internazionali concernenti i servizi bibliotecari;
j) cura e organizza l’attività di formazione e aggiornamento del personale dei poli bibliotecari secondo quanto promosso dal Comitato di indirizzo e controllo;
k) cura l’organizzazione, la gestione e l’aggiornamento tecnologico dei servizi bibliotecari nel rispetto degli specifici standard e protocolli nazionali e internazionali;
l) cura l’organizzazione, la gestione e l’aggiornamento tecnologico dei servizi di ricerca e accesso alle risorse bibliografiche e documentali, nonché la manutenzione del catalogo unico di Ateneo e dei servizi correlati;
m) cura la gestione e lo sviluppo dei servizi centralizzati per la documentazione amministrativa, l’Archivio generale di Ateneo, il deposito e la conservazione delle tesi in formato elettronico, l’Archivio ad accesso aperto delle pubblicazioni dell’Ateneo;
n) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di indirizzo e controllo con funzioni di segretario verbalizzante.
Il Polo bibliotecario
Ciascun Polo può essere articolato su più sedi e coordina servizi biblioteconomici e bibliografici, tenendo conto delle specificità delle strutture di riferimento e seguendo le linee programmatiche definite dal sistema.
Organi del Polo
b) il Comitato scientifico.
Funzionamento degli organi del Polo
2. Alle riunioni del Comitato scientifico possono partecipare, su invito del Coordinatore scientifico, esperti o altre personalità, senza diritto di voto.
3. L’ordine del giorno del Comitato scientifico viene pubblicato sul sito dello SBA.
Il Responsabile bibliotecario di polo
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma, in attuazione delle linee programmatiche e delle priorità stabilite dal Comitato scientifico, nonché degli indirizzi determinati in attuazione di queste dal Coordinatore scientifico, il Responsabile bibliotecario di polo in particolare:
b) coordina e organizza le attività del personale assegnato al Polo bibliotecario in modo da assicurare la migliore erogazione dei servizi agli utenti e la massima estensione dell’orario di apertura;
c) vigila sul rispetto dei regolamenti, delle direttive del Comitato di indirizzo e controllo e della Carta dei servizi dello SBA, come definita nell’art. 18 del presente Regolamento;
d) opera in collaborazione con il Coordinatore organizzativo per garantire l’armonizzazione nell’erogazione dei servizi, nella gestione delle procedure, nello svolgimento delle attività trasversali alle strutture dello SBA;
e) cura lo sviluppo delle collezioni nel rispetto delle indicazioni del Comitato scientifico e propone allo stesso i completamenti bibliografici opportuni, anche tenendo conto delle richieste degli utenti e degli insegnamenti e progetti di ricerca in corso;
f) sottopone al Coordinatore scientifico, per la successiva valutazione da parte del Comitato scientifico, le proposte per il piano degli acquisti, compreso l'elenco degli abbonamenti a periodici, banche dati o altre pubblicazioni ai fini del rinnovo/disdetta/attivazione per l’anno successivo;
g) cura le procedure preliminari finalizzate all’acquisizione del materiale bibliografico;
h) effettua la rilevazione di informazioni e dati statistici sulle attività del polo bibliotecario e sui servizi resi agli utenti.
L’Ufficio di coordinamento
Il Comitato tecnico
b) dai Responsabili bibliotecari dei poli;
c) dai Responsabili delle unità organizzative dello SBA.
b) svolge attività di analisi, studio e proposta ai fini della programmazione delle attività e dello sviluppo dello SBA;
c) supporta il Coordinatore organizzativo nella predisposizione e nell’aggiornamento della Carta dei servizi dello SBA, come definita nell’art.18 del presente Regolamento;
d) formula proposte in merito all’attività di formazione e aggiornamento del personale dello SBA;
e) formula proposte in merito alla gestione e aggiornamento degli strumenti tecnologici utilizzati nei servizi bibliotecari, nel rispetto degli specifici standard e protocolli nazionali e internazionali, in particolare del catalogo unico di Ateneo e dei servizi correlati;
f) formula proposte in merito all’acquisizione, alla gestione e fruizione delle risorse elettroniche, e dei servizi ad esse correlati;
g) tiene traccia dell’attività svolta in forma di resoconti sintetici redatti a turno dai componenti.
Carta dei servizi
2. Il Coordinatore organizzativo, in collaborazione col Comitato tecnico, è incaricato dell’aggiornamento della Carta dei servizi. Le eventuali modifiche dovranno essere approvate dal Comitato di indirizzo e controllo.
Garanzia di funzionamento
Approvazione e modifiche del Regolamento
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento dovranno essere presentate da un minimo di un quinto dei membri del Comitato ed approvate ed emanate con la stessa procedura di cui al comma precedente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dell’ordinamento generale in materia universitaria.