Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo

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Indice
Articolo 1 - Principi generali
Articolo 2 - Finalità e funzioni
Articolo 3 - Principi di gestione
Articolo 4 - Sedi e struttura organizzativa
Articolo 5 - Personale tecnico-amministrativo
Articolo 6 - Spazi e attrezzature
Articolo 7 - Organi dello SBA
Articolo 8 - Il Presidente
Articolo 9 - Il Comitato di indirizzo e controllo
Articolo 10 - Funzionamento del Comitato di indirizzo e controllo
Articolo 11 - Il Coordinatore organizzativo dello SBA
Articolo 12 - Il Polo bibliotecario
Articolo 13 - Organi del Polo
Articolo 14 - Funzionamento degli organi del Polo
Articolo 15 - Il Responsabile bibliotecario di polo
Articolo 16 - L’Ufficio di coordinamento
Articolo 17 - Il Comitato tecnico
Articolo 18 - Carta dei servizi
Articolo 19 - Garanzia di funzionamento
Articolo 20 - Approvazione e modifiche del Regolamento

 

Articolo 1
Principi generali

 
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo (di seguito SBA), in conformità con quanto previsto dalla normativa statale vigente, dallo Statuto di Ateneo (di seguito “Statuto”), dal regolamento generale di Ateneo (di seguito “RGA”) e dagli altri regolamenti
d’Ateneo, in quanto applicabili.
2. Lo SBA è un sistema unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie e documentali dell’Università di Pisa, preposte allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio bibliografico e documentale.
 
Articolo 2
Finalità e funzioni
 
1. Lo SBA nel suo complesso organizza ed eroga agli utenti i servizi atti a favorire e promuovere l’accesso all’informazione bibliografica e la disseminazione della conoscenza attraverso le modalità tradizionali e mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie, nonché il sostegno all’accesso aperto alla letteratura scientifica di ogni ambito disciplinare.
2. Svolge attività di supporto alle esigenze della ricerca, della didattica e delle attività degli organi amministrativi e di valutazione dell’Ateneo.
3. Cura i cataloghi informatizzati di Ateneo, le risorse bibliografiche digitali e le riviste elettroniche.
4. Conserva, cura, gestisce e valorizza il proprio patrimonio bibliografico attuando iniziative che ne garantiscano la tutela e la fruizione mediante strumenti e tecnologie adeguate.
5. Gestisce l'Archivio generale di Ateneo e i servizi centralizzati per la documentazione amministrativa.
6. Gestisce il deposito e la conservazione delle tesi in formato elettronico e l'Archivio ad accesso aperto delle pubblicazioni dell'Ateneo.
7. Favorisce e partecipa, anche attraverso la stipula di convenzioni con altre istituzioni pubbliche e private, a progetti di cooperazione sia locali che nazionali e internazionali; collabora con altre istituzioni e enti finalizzati a favorire il pieno accesso all’informazione scientifica e la condivisione e
razionalizzazione delle risorse; persegue in particolare obiettivi di sviluppo nella ricerca di qualità e efficacia dei servizi.
 
Articolo 3
Principi di gestione
 
1. Lo SBA ha autonomia amministrativa e gestionale e la esercita nelle forme stabilite dallo Statuto e dal regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
 
Articolo 4
Sedi e struttura organizzativa
 
1. Lo SBA è articolato in Poli bibliotecari, che raggruppano le biblioteche in quanto strutture di servizio del sistema, e in un Ufficio di coordinamento, le cui funzioni sono individuate ai sensi dell'art. 16 del presente Regolamento.
2. L’elenco dei Poli bibliotecari con l’indicazione delle biblioteche ad essi aggregate e dei dipartimenti di riferimento è definito e aggiornato con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici, ai sensi dell’art. 142 comma 2 del RGA.
3. Per il supporto gestionale al sistema operano il Coordinatore organizzativo del sistema di cui al successivo art. 11, le unità organizzative individuate con provvedimento del Direttore generale ai sensi dell’art. 142, comma 3 del RGA, e il Comitato tecnico previsto dall’art. 143-bis del RGA.
 
Articolo 5
Personale tecnico-amministrativo
 
1. Allo SBA è assegnato personale tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nel rispetto dell’ordinamento normativo e della regolamentazione di ateneo.
 
Articolo 6
Spazi e attrezzature
 
1. Lo SBA per lo svolgimento delle proprie funzioni è dotato di:
a) spazi e attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti lavorativi del personale tecnico-amministrativo assegnato al sistema stesso;
b) spazi e attrezzature destinate all’uso degli utenti.
2. Lo SBA garantisce a tutto il personale tecnico-amministrativo assegnato alla struttura l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature di cui al precedente comma 1 lett. a) al fine di garantire uno svolgimento dignitoso ed efficiente delle rispettive funzioni e competenze.
3. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dal Presidente dello SBA nell’ambito delle proprie competenze o da personale dallo stesso delegato, secondo quanto previsto dall’art. 140 comma 1 del RGA, sono ammessi inoltre ad utilizzare gli spazi e le attrezzature di cui al precedente comma 1 lett. a): studenti part-time e tirocinanti, operatori del servizio civile, soggetti esterni, pubblici o privati, in ragione di apposita convenzione o contratto di servizio, secondo la normativa di Ateneo.
4. Gli utenti dello SBA sono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature di cui al precedente comma 1 lett. b), nei limiti e con le modalità definite dalla Carta dei servizi, come previsto nell’art. 18 del presente Regolamento.
 
Articolo 7
Organi dello SBA
 
1. Ai sensi dell’art. 139 del RGA sono organi dello SBA:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo e controllo.
Per quanto concerne le modalità di individuazione dei suddetti organi si rinvia a quanto previsto agli artt.140 e 141 del RGA.
2. Gli organi dello SBA si avvalgono per lo svolgimento delle loro funzioni dell’Ufficio di coordinamento e del Comitato tecnico istituiti ai sensi degli artt. 142, comma 1 e 143-bis del RGA e dell’art. 17 del presente Regolamento.
 
Articolo 8
Il Presidente
 
Le funzioni e le competenze del Presidente sono definite nell’art. 140 del RGA.
 
Articolo 9
Il Comitato di indirizzo e controllo
 
Le funzioni e le competenze del Comitato di indirizzo e controllo sono definite nell’art. 141 del RGA.
 
Articolo 10
Funzionamento del Comitato di indirizzo e controllo
 
1. Il Presidente convoca e presiede le sedute del Comitato di indirizzo e controllo.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto, le riunioni sono valide se:
tutti i componenti sono stati convocati mediante comunicazione scritta personale, anche in forma telematica, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno e spedita, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione;
3. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato si applica quanto previsto dall’art. 51, commi 2, 3 e 5 dello Statuto.
4. In apertura di seduta possono essere avanzate, da parte del Presidente o di un componente del Comitato presente, proposte di modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti. Tali modifiche sono subordinate all’approvazione da parte dei componenti del Comitato presenti.
5. Salvo per deliberazioni che si riferiscano a singole persone o quando sia avanzata richiesta da almeno un componente del Comitato, accolta dalla maggioranza dei presenti, le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Nessuno può presenziare alla discussione o prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i parenti o gli affini sino al 4° grado.
7. Le delibere del Comitato sono immediatamente esecutive e vengono pubblicate tempestivamente sul sito dello SBA.
8. I verbali relativi alle riunioni, se non approvati nella medesima seduta, sono inviati ai componenti del Comitato entro venti giorni lavorativi per essere approvati in quella successiva. In caso di evidente errore materiale o di rilevante discrasia tra quanto riassunto nel verbale e il proprio intervento, ciascun
componente può chiedere al Presidente, anche per via telematica, di modificare il testo, sentito il segretario verbalizzante. I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal segretario. Gli originali dei verbali sono conservati a cura dell’Ufficio centrale di coordinamento dello SBA.
10. L’ordine del giorno e i materiali del Comitato di indirizzo e controllo vengono pubblicati nella relativa area riservata sul sito dello SBA.
11. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia al RGA.
 
Articolo 11
Il Coordinatore organizzativo dello SBA
 
1. Ai sensi dell’art. 143 del RGA il Coordinatore organizzativo dello SBA è nominato dal Direttore generale, sentito il Presidente, tra il personale dell’area biblioteche nell’osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del
personale tecnico-amministrativo. Il Coordinatore organizzativo svolge funzioni di supporto al Presidente nella gestione complessiva del sistema - tecnica, biblioteconomica, amministrativo-contabile e delle risorse umane - e le funzioni dal medesimo delegate ai sensi dell’art. 140, comma 1, del RGA.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma il Coordinatore organizzativo in particolare:
a) coadiuva il Presidente nell’espletamento delle proprie attività;
b) si avvale ed è responsabile dell’Ufficio di coordinamento e delle unità organizzative che svolgono attività di supporto amministrativo e gestionale allo SBA;
c) convoca e presiede le sedute del Comitato tecnico, come definito nell’art. 143-bis del RGA e nell’art. 17 del presente Regolamento;
d) in collaborazione con i Responsabili bibliotecari dei poli, sovrintende all’armonizzazione nell’erogazione dei servizi, nella gestione delle procedure, nello svolgimento delle attività trasversali alle strutture dello SBA;
e) aggiorna, eventualmente con il supporto di apposito gruppo di lavoro, la Carta dei servizi dello SBA, come definita nell’art. 18 del presente Regolamento e la sottopone poi al Comitato di indirizzo e controllo per l’approvazione;
f) svolge attività di analisi, studio e proposta ai fini della programmazione delle attività e dello sviluppo dello SBA;
g) propone al Presidente gli elementi di valutazione per la ripartizione delle risorse finanziarie;
h) promuove, coordina e sovrintende all’acquisizione, alla gestione e fruizione delle risorse bibliografiche e documentali di qualunque tipologia;
i) cura la partecipazione dello SBA a progetti cooperativi nazionali e internazionali concernenti i servizi bibliotecari;
j) cura e organizza l’attività di formazione e aggiornamento del personale dei poli bibliotecari secondo quanto promosso dal Comitato di indirizzo e controllo;
k) cura l’organizzazione, la gestione e l’aggiornamento tecnologico dei servizi bibliotecari nel rispetto degli specifici standard e protocolli nazionali e internazionali;
l) cura l’organizzazione, la gestione e l’aggiornamento tecnologico dei servizi di ricerca e accesso alle risorse bibliografiche e documentali, nonché la manutenzione del catalogo unico di Ateneo e dei servizi correlati;
m) cura la gestione e lo sviluppo dei servizi centralizzati per la documentazione amministrativa, l’Archivio generale di Ateneo, il deposito e la conservazione delle tesi in formato elettronico, l’Archivio ad accesso aperto delle pubblicazioni dell’Ateneo;
n) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Comitato di indirizzo e controllo con funzioni di segretario verbalizzante.
 
Articolo 12
Il Polo bibliotecario
 
1. Ai sensi degli artt. 142 e 144 del RGA il Polo bibliotecario risulta dall’aggregazione delle biblioteche, dei fondi librari e dei centri di documentazione secondo criteri di affinità disciplinare.
Ciascun Polo può essere articolato su più sedi e coordina servizi biblioteconomici e bibliografici, tenendo conto delle specificità delle strutture di riferimento e seguendo le linee programmatiche definite dal sistema.
 
Articolo 13
Organi del Polo
 
1. Ai sensi dell’art. 145 del RGA sono organi del Polo:
a) il Coordinatore scientifico;
b) il Comitato scientifico.
 
 
Articolo 14
Funzionamento degli organi del Polo
 
1. Per quanto concerne le modalità di individuazione dei suddetti organi e le relative funzioni si rinvia a quanto previsto all’art. 145 del RGA. Per garantire la piena operatività del Comitato di indirizzo e controllo, in caso di assenza e impedimento del Coordinatore scientifico il Vicecoordinatore lo sostituisce a pieno titolo anche per la partecipazione alle sedute del Comitato di indirizzo e controllo dello SBA.
2. Alle riunioni del Comitato scientifico possono partecipare, su invito del Coordinatore scientifico, esperti o altre personalità, senza diritto di voto.
3. L’ordine del giorno del Comitato scientifico viene pubblicato sul sito dello SBA.
 
Articolo 15
Il Responsabile bibliotecario di polo
 
1. Ai sensi dell’art. 146 del RGA il Responsabile bibliotecario di polo è nominato dal Direttore generale, sentito il Presidente, tra il personale dell’area biblioteche nell’osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico-amministrativo. Il Responsabile bibliotecario di polo, nell’osservanza delle linee strategiche deliberate dal Comitato di indirizzo e controllo, progetta e propone le soluzioni organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi, svolge funzioni di supporto al Coordinatore scientifico e le funzioni delegate dal Presidente del sistema nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di Ateneo ed esercita gli altri compiti definiti nei provvedimenti organizzativi adottati dal Direttore generale.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma, in attuazione delle linee programmatiche e delle priorità stabilite dal Comitato scientifico, nonché degli indirizzi determinati in attuazione di queste dal Coordinatore scientifico, il Responsabile bibliotecario di polo in particolare:
a) coordina e collabora alla gestione e conservazione del patrimonio bibliografico e alla erogazione dei servizi; cura l’uso dei locali, il loro decoro e la manutenzione;
b) coordina e organizza le attività del personale assegnato al Polo bibliotecario in modo da assicurare la migliore erogazione dei servizi agli utenti e la massima estensione dell’orario di apertura;
c) vigila sul rispetto dei regolamenti, delle direttive del Comitato di indirizzo e controllo e della Carta dei servizi dello SBA, come definita nell’art. 18 del presente Regolamento;
d) opera in collaborazione con il Coordinatore organizzativo per garantire l’armonizzazione nell’erogazione dei servizi, nella gestione delle procedure, nello svolgimento delle attività trasversali alle strutture dello SBA;
e) cura lo sviluppo delle collezioni nel rispetto delle indicazioni del Comitato scientifico e propone allo stesso i completamenti bibliografici opportuni, anche tenendo conto delle richieste degli utenti e degli insegnamenti e progetti di ricerca in corso;
f) sottopone al Coordinatore scientifico, per la successiva valutazione da parte del Comitato scientifico, le proposte per il piano degli acquisti, compreso l'elenco degli abbonamenti a periodici, banche dati o altre pubblicazioni ai fini del rinnovo/disdetta/attivazione per l’anno successivo;
g) cura le procedure preliminari finalizzate all’acquisizione del materiale bibliografico;
h) effettua la rilevazione di informazioni e dati statistici sulle attività del polo bibliotecario e sui servizi resi agli utenti.
 
Articolo 16
L’Ufficio di coordinamento
 
Ai sensi dell’art. 142 comma 1 del RGA l’Ufficio di coordinamento cura e organizza i servizi biblioteconomici e bibliografici comuni a tutte le strutture nel rispetto delle linee strategiche e delle direttive definite dal Comitato di indirizzo e controllo. Si avvale di risorse finanziarie e umane specificamente assegnate e, se necessario, della collaborazione di personale afferente ai Poli bibliotecari.
 
Articolo 17
Il Comitato tecnico
 
1. Ai sensi dell’art. 143-bis, il Comitato tecnico è composto:
a) dal Coordinatore organizzativo, che lo convoca e lo presiede;
b) dai Responsabili bibliotecari dei poli;
c) dai Responsabili delle unità organizzative dello SBA.
2. Il Comitato tecnico supporta il Coordinatore organizzativo nell’espletamento delle proprie attività. In particolare:
a) svolge attività di raccolta dati, analisi, proposta e monitoraggio ai fini dell’armonizzazione nell’erogazione dei servizi e nella gestione delle procedure;
b) svolge attività di analisi, studio e proposta ai fini della programmazione delle attività e dello sviluppo dello SBA;
c) supporta il Coordinatore organizzativo nella predisposizione e nell’aggiornamento della Carta dei servizi dello SBA, come definita nell’art.18 del presente Regolamento;
d) formula proposte in merito all’attività di formazione e aggiornamento del personale dello SBA;
e) formula proposte in merito alla gestione e aggiornamento degli strumenti tecnologici utilizzati nei servizi bibliotecari, nel rispetto degli specifici standard e protocolli nazionali e internazionali, in particolare del catalogo unico di Ateneo e dei servizi correlati;
f) formula proposte in merito all’acquisizione, alla gestione e fruizione delle risorse elettroniche, e dei servizi ad esse correlati;
g) tiene traccia dell’attività svolta in forma di resoconti sintetici redatti a turno dai componenti.
3. Alle riunioni del Comitato tecnico possono partecipare, su invito del Coordinatore organizzativo, esperti esterni o personale dello SBA referente per specifiche attività, laddove richiesto dagli argomenti trattati nelle riunioni.
 
Articolo 18
Carta dei servizi
 
1. La Carta dei servizi, approvata dal Comitato di indirizzo e controllo dello SBA, identifica e disciplina, nell’ambito di quanto previsto dal presente Regolamento, le modalità di erogazione e di fruizione dei servizi bibliotecari, nonché le modalità di presentazione dei reclami da parte degli utenti in caso di disfunzioni nell’attività dello SBA.
2. Il Coordinatore organizzativo, in collaborazione col Comitato tecnico, è incaricato dell’aggiornamento della Carta dei servizi. Le eventuali modifiche dovranno essere approvate dal Comitato di indirizzo e controllo.
 
Articolo 19
Garanzia di funzionamento
 
1. La durata dell’incarico dei singoli componenti del Comitato di indirizzo e controllo e dei Comitati scientifici è stabilita dagli artt. 141 comma 5 e 145 commi 2., 3 e 6. del RGA. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei suddetti organi, in caso di subentro di un componente eletto, l’incarico in questione termina alla naturale scadenza dell’organo.
 
Articolo 20
Approvazione e modifiche del Regolamento
 
1. Il presente Regolamento è approvato e emanato ai sensi di quanto previsto all’art. 46 dello Statuto e dall’art. 141 del RGA con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi diritto di voto. Entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione sul sito web di ateneo nell’Albo Ufficiale Informatico.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento dovranno essere presentate da un minimo di un quinto dei membri del Comitato ed approvate ed emanate con la stessa procedura di cui al comma precedente.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dell’ordinamento generale in materia universitaria.
 
 

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