1999 - Premio internazionale Galileo Galilei a Péter Erdö

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Palazzo della Sapienza, Aula magna nuova, 3 ottobre 1999.

Premio internazionale Galileo Galilei 1999
Premio internazionale Galileo Galilei 1999
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Premio internazionale Galileo Galilei 1999
Premio internazionale Galileo Galilei 1999
Premio internazionale Galileo Galilei 1999
Péter Erdö
Premio internazionale Galileo Galilei 1999
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DISCORSO DEL VINCITORE DEL PREMIO GALILEI 1999 PROF. PÉTER ERDÖ

 

ITALIA DOCET
L’influsso della cultura giuridica italiana nel Medioevo nell’Europa centro-orientale tramite il diritto canonico

 

I. PREMESSE STORICO-GEOGRAFICHE

Il sistema dello ius commune cristallizzatosi nelle università e nella prassi dell’Italia medievale ebbe il suo influsso in tutto il continente europeo. Tale influsso però era diverso a seconda le varie regioni. Nella parte orientale dell’Europa centrale, in presenza di regni talmente gelosi della propria indipendenza dall’Impero Romano-Germanico come la Polonia e l’Ungheria, il diritto dei cesari non poteva essere direttamente recepito. Era invece valido, e non soltanto come ratio scripta ma anche praticamente nella vita quotidiana, l’ordinamento universale della Chiesa, cioè il diritto canonico. Esso era infatti il canale principale dell’influsso della cultura giuridica occidentale, soprattutto italiana, in quella regione. Le ricerche si riferiscono a quella antica storia del funzionamento dello ius commune come rappresentante di una certa unità giuridica europea, e in questo contesto esaminiamo il ruolo del diritto canonico nella formazione di tale unità, un ruolo unico e insostituibile in Europa centro-orientale, che acquista una nuova attualità nei nostri giorni, quando i popoli di questo territorio compiono degli sforzi enormi per essere partecipi all’unità anche giuridica del continente.

1. La parte orientale dell’Europa centrale
Per poter parlare del ruolo del diritto canonico nella formazione della cultura giuridica specificamente "europea" in quella regione che fino a poco tempo fa era chiamata l’Est europeo bisogna precisare i limiti storici e geografici dell’argomento.
La cortina di ferro, fino al 1989, ha diviso l’Europa in due parti. Dopo quell’anno di profondi cambiamenti è riemersa l’antica differenza culturale che persisteva anche prima, all’interno della parte politicamente orientale del continente, cioè la differenza fra i paesi e regioni di cultura latina e quelli di cultura bizantina. I paesi di tradizione latina, culturalmente, facevano e fanno parte dell’Occidente e ad esso sono legati anche con innumerevoli vincoli propri della cultura giuridica.

2. Diritto romano e diritto canonico come fonti dell’unità nella cultura giuridica dell’Occidente
Per vedere il ruolo del diritto canonico, nella formazione del lato giuridico della realtà culturale europea, bisogna tener presente i diversi livelli del suo influsso. Tali sono: le nozioni e la terminologia, gli studi e le teorie, le istituzioni, con particolare riguardo a quelle del diritto processuale. Una funzione speciale del ricambio giuridico culturale avevano i sinodi particolari e i libri sinodali con essi collegati.

II. UN CONTRIBUTO SPECIALE DEL DIRITTO CANONICO ALLA CULTURA GIURIDICA EUROPEA: IL PROCESSO E I TRIBUNALI

L’attività giudiziaria autonoma della Chiesa nei paesi della parte orientale dell’Europa centrale si è consolidata gradualmente dalla cristianizzazione fino alla seconda metà del XIII secolo. Nelle due formazioni di Stato che erano determinanti nella regione, cioè nella Polonia e nell’Ungheria, il cammino di questo sviluppo era diverso. L’istituzione che sin dal XIII secolo diventava quella più tipica nella giurisdizione ecclesiastica e cioè l’officialato (officialatus), è nata sotto altro nome, in un modo ben diverso e si è diffusa anche diversamente in questi due paesi. Eppure, alla fine del medioevo possiamo assistere ad una convergenza notevolissima.

III. NASCITA E SVILUPPO DEGLI OFFICIALATI

Se è vero che l’autonoma giurisdizione ecclesiastica fu possibile farla valere prima in Ungheria e poi in Polonia, con riguardo all’introduzione degli officialati, come una delle istituzioni più importanti dell’attività giudiziaria della Chiesa, è pur vero che la Polonia precedette l’Ungheria.

1. Polonia
In Polonia i tribunali degli officiali dei vescovi, cioè gli officialati, si sono diffusi assai presto e molto rapidamente. La figura dell’officiale viene menzionata per la prima volta dal legato pontificio Giacomo (arcidiacono di Liegi, più tardi papa Urbano IV) nei suoi statuti emanati nel concilio provinciale della Chiesa polacca celebrato a Wroclaw, nel 1248. Il testo originale di questi statuti è sconosciuto. Ma essi, dietro la richiesta di un nuovo legato, sono stati rinnovati nel 1262 e 1263 da papa Urbano IV per le province di Riga, Gniezno e Salisburgo, nonché per il territorio della Boemia e della Moravia.
Tale disposizione però venne innovata da un nuovo legato, il Cardinale Guido nel 1267. Dopo il 1267 l’officiale divenne abbastanza presto un funzionario stabile dell’organizzazione giudiziaria ecclesiale. Ambedue i legati pontifici, sia Giacomo che Guido, erano francesi. Essi trasmisero l’esperienza delle regioni di cultura francese. Secondo Adam Vetulani l’imitazione della forma francese di questa istituzione si manifesta nei seguenti fenomeni: nella definizione della competenza degli officiali (il vescovo, infatti, conserva il diritto di riservarsi le cause maggiori); nelle disposizioni riguardanti la stesura degli atti; nel possesso e nel carattere del sigillo; e infine nella determinazione dei fori di appello. Il fatto che l’officiale venisse nominato ogni anno di nuovo, dovendo perciò rinnovare ogni anno il proprio giuramento prestato, può considerarsi come imitazione di una prassi esistente in certi luoghi nella Francia.
Per quanto riguarda la formazione del personale, soprattutto dei giudici dei tribunali ecclesiastici polacchi, bisogna riconoscere che essi avevano una buona preparazione giuridico-canonica. Nei documenti, accanto ai loro nomi, troviamo spesso l’appellativo di magister o doctor decretorum. Gli officiali - anche quelli foranei - hanno applicato i principi del processo romano-canonico con la dovuta competenza.
Il più antico diploma da noi conosciuto, proveniente da un officialis polacco, risale all’anno 1286.

2. Ungheria
Quanto alla formazione degli "officialati" ungheresi, bisogna fare una osservazione preliminare. Il nome officialis, in Ungheria, significava (come termine tecnico) l’amministratore dei beni temporali e veniva usato soltanto raramente e piuttosto a mo’ di formula per indicare un giudice ungherese del foro spirituale (ecclesiale), ma anche ciò si riscontra soprattutto nei documenti pontifici. Tuttavia questo modo di esprimersi costituisce un segno del fatto che la Santa Sede considerava i tribunali diocesani ungheresi (guidati regolarmente dal vicario generale) e gli officialati europei come la stessa identica istituzione. Tale identificazione era fondata anche nella letteratura canonistica. Il tribunale del vicario generale in Ungheria, infatti, e quello dell’officiale generale o principale in Polonia (specialmente nel secolo XV) erano delle istituzioni piuttosto prossime all’identità.
La diffusione del procedimento romano-canonico era nell’anno 1279 ormai un fatto praticamente compiuto in Ungheria (Conc. Budense, a. 1279, can. 24, 39, 58). I tribunali dei vicari generali (praticamente: gli officialati) diventarono però organi tipici della giurisdizione ecclesiastica soltanto nella prima metà del secolo XVI. Per questo sviluppo (e probabilmente anche per la formazione della terminologia riguardo alla giurisdizione ecclesiale) l’attività del legato pontificio Gentilis (1308-1311) dava un impulso importante. Questi emanò una serie di norme giuridiche - sempre per l’Ungheria e per la Polonia allo stesso tempo - e diede inizio anche ad una larga attività giudiziaria in base alla giurisdizione delegata. I collaboratori (uditori, notai pontifici che stendevano i protocolli o rappresentavano le parti, cursori e avvocati) erano generalmente canonisti italiani ben formati. Questo fatto può essere una delle cause determinanti di questi tribunali ungheresi concepiti e richiamati conformemente agli usi italiani. Del resto accadeva molto spesso che anche nei secoli successivi canonisti italiani lavorassero come vicari generali di vescovi ungheresi. Tra il 1380 e l’inizio del secolo XVI, ad esempio, nella città di Esztergom (sede del Primate) è documentata l’attività di ben nove vicari generali italiani. La situazione era simile anche nelle altre diocesi del paese. La legislazione statale cercò di escludere i giuristi italiani ed anche gli altri stranieri dalla funzione di vicario generale. La Dieta ungherese varò diverse leggi in questo senso (così ad esempio l’Articolo 32 del 1495 e l’Articolo 35 del 1500).
Tuttavia sarebbe esagerato vedere nella configurazione istituzionale dei tribunali dei vicari generali ungheresi e nella rispettiva terminologia adottata soltanto una conseguenza dell’influsso italiano. Non possiamo dire che le forme italiane fossero introdotte puntualmente ed integralmente. Il ruolo del giudice diocesano fu rivestito dal vicario generale anche nella penisola iberica. Così anche in quella regione si può parlare piuttosto di tribunali vicariali invece di officialati. Anziché affermare la completa identità istituzionale dei tribunali dei vicari ungheresi con quelli italiani è sufficiente precisare che questi tribunali ungheresi appartenevano al "tipo meridionale" dei tribunali diocesani. Si noti però che abbiamo degli esempi, anche in altri paesi europei, di affidamento dell’ufficio del vicario generale e di quello dell’officiale alla medesima persona. Tale collegamento però è diventato regola generale per esempio in Polonia.
I vicari, anche in Ungheria, erano dei canonisti ben formati, quasi senza eccezione portavano il titolo di doctor decretorum. Tutti avevano però dovuto studiare all’estero, dato che nell’Ungheria medievale, malgrado le diverse fondazioni, nessuna università poté avere vita lunga.
I protocolli dei tribunali ecclesiastici medievali ungheresi generalmente non sono pervenuti a noi. Sorge quindi l’interrogativo se questa mancanza non sia una conseguenza del fatto che i vicari generali avevano svolto allo stesso tempo delle attività amministrative e giudiziarie così forse non registrando in libri separati gli atti relativi ai due tipi di attività. Libri di imbreviature di tipo italiano, però, che contengono indistintamente le registrazioni di ambedue i generi, provenienti dall’Ungheria medievale, non sono conosciuti. Recentemente è stato descritto però il più antico libro di protocollo conservato, proveniente da un tribunale ecclesiastico ungherese (Esztergom, primi decenni del secolo XVI). In base a questo documento possiamo affermare che alla fine del medioevo il linguaggio e le forme usate nei protocolli, in Ungheria, rassomigliavano notevolmente alla prassi seguita dai notai della Rota Romana.

IV. SINODI E LIBRI SINODALI

Se applichiamo le nozioni principali dei generi letterari, chiarite nella ricerca occidentale degli ultimi decenni, ai libri sinodali diocesani e provinciali di Europa centro-orientale, gli influssi italiani e l’intercambio continentale a livello normativo risultano particolarmente chiari. L’influsso del famoso libro sinodale di Pietro da Sampsona, professore bolognese, che fu promulgato prima per la diocesi di Nîmes, era notevole anche in diverse diocesi dell’Europa centro-orientale. La circolazione dei libri sinodali all’interno di questa regione era poi così forte che il libro sinodale di Cracovia per esempio, nella sua forma che risaliva agli anni Settanta del 1300, attraverso l’analogo libro di Esztergom, ha determinato poi il contenuto di quasi tutti i libri sinodali dell’Ungheria tardo medievale.
Nella creazione dei grandi libri sinodali organicamente redatti delle singole province ecclesiastiche della medesima regione era spesso decisivo l’influsso dei legati pontifici che avevano normalmente una competenza pure regionale dall’Ungheria fino alla Polonia. E’ significativo che l’autorità pontificia centrale e la tradizione giuridica regionale, che riuscì a sopravvivere lunghi secoli, a volte persino la riforma tridentina, sembra che siano state in rapporto dialettico. Quanto più risalì un libro sinodale provinciale alla legislazione dei legati pontifici o ad un atto pontificio, tanto più divenne fondamento di una disciplina locale stabile e fortemente speciale. Fenomeno questo che dovrebbe essere esaminato più profondamente per la sua attualità anche nel contesto di un’Europa in via verso l’unità in cui le regioni riacquistano sempre di più la loro propria fisionomia anche giuridica.

V. SCIENZA ED INSEGNAMENTO

Già a proposito dei libri sinodali emerge un fenomeno significativo: la presenza delle glosse nei più importanti libri sinodali provinciali soprattutto in Polonia. Nel XV secolo i diversi manoscritti e poi le antiche stampe del grandeSinodale della Provincia di Gniezno contengono molte glosse marginali con somiglianze significative nei diversi esemplari senza costituire però un vero apparato di glosse. La maggioranza di queste glosse riproduce i generi elementari delle glosse al Decreto di Graziano, risalenti al XII secolo. Sembra che questo fondamentale libro provinciale - malgrado l’affermazione tradizionale generalmente diffusa nella storiografia giuridica secondo cui soltanto le collezioni del diritto universale costituivano la base dell’insegnamento - sia stato usato per scopi didattici nelle scuole capitolari polacche.
Delle scuole capitolari ungheresi invece abbiamo un libro manoscritto proveniente dall’inizio del 1500 che sembra esser stato il testo base dell’insegnamento del diritto canonico. Questo volume non è altro che una abbreviazione speciale del grande commentario del Panormitano alle Decretali. Il canonico maestro ungherese ha trascritto i sommari dei singoli capitoli che precedono la spiegazione esegetica nel Panormitano offrendo così un corso più elementare ai suoi alunni.
Per quanto riguarda poi gli studi di un livello più alto, giova notare che la maggioranza degli studenti ungheresi che frequentavano nel medioevo le università straniere, studiava diritto, soprattutto quello canonico. Gli studenti ungheresi frequentavano prima di tutto le università italiane. Già all’inizio del XIII secolo era significativa a Bologna la presenza di ungheresi, tra i quali alcuni, come Damaso e Paolo Ungaro, sono diventati professori di diritto canonico alla medesima università. Alla fine dello stesso secolo invece i canonisti formati in Italia hanno persino occupato quasi tutti i posti importanti del governo civile dell’Ungheria. Nella seconda metà del XIV secolo, sotto il regno di Lodovico il Grande, Angoino di Napoli, è stata fondata in Ungheria la prima università, nella città di Pécs (1367), dove si insegnava soprattutto il diritto. Tra i professori vi erano dei famosi italiani, come Galvano Bettini, particolarmente ben pagati.

Le ricerche degli ultimi decenni hanno dimostrato che tra i codici manoscritti e loro frammenti usati in Ungheria nel medioevo hanno un peso statisticamente molto rilevante le opere giuridiche soprattutto canoniche di provenienza italiana. A volte le annotazioni marginali attestano che diversi esemplari sono stati usati da futuri canonici e vescovi ungheresi durante i loro studi a Padova o in altre università italiane. Altre volte protocolli tardo medievali conservano delle osservazioni circa i libri usati dai giudici ecclesiastici ungheresi. Si tratta delle opere dei più famosi canonisti italiani dell’epoca da Giovanni d’Andrea fino a Nicolò de Tudeschi. La stessa prevalenza italiana si rispecchia anche nei cataloghi delle biblioteche e nei testamenti degli ecclesiastici. L’interesse di alcuni intellettuali e membri dell’alto clero ungherese si estendeva anche alle fonti e commenti principali del diritto romano, e a volte persino al diritto delle città italiane come dimostra un bel frammento degli statuti glossati di Venezia conservato nella biblioteca capitolare di Esztergom.
Dopo tutto questo sembra naturale che il famoso Tripartitum di István Werböczy, grandioso riassunto del diritto "consuetudinario" ungherese alla fine del medioevo, è pieno di elementi, nozioni, riferimenti provenienti dallo ius commune, specialmente dal diritto canonico. In tal modo l’eredità della cultura giuridica italiana che penetrava il ceto dirigente dell’Ungheria medievale continuava ad esercitare il suo organico influsso fino alla seconda guerra mondiale.
Il ritorno attuale della cultura giuridica ungherese in Europa occidentale significa anche la riscoperta di questo patrimonio giuridico-canonico italiano ed universale.

 

Da: http://www3.humnet.unipi.it/galileo/fondazione/Vincitori%20Premio%20Galilei/Peter_Erdo.htm (consultata in rete il 09.03.2011).

 

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